Carmagnola, nasce il COMAC Centro Operativo Modellismo

 

LOGO COMAC 1Il gruppo A.N.M.I di Carmagnola nato nel 1990 ha vissuto un buon periodo nei primi 15/20 anni, poi per motivi comuni a tutti i gruppi è iniziata una lenta decadenza che, posso affermare, si sta arrestando ora. Con un nuovo Consiglio Direttivo e con un giovane e vulcanico neo Presidente sono emerse energie e sinergie tali da poter scommettere in un roseo futuro.
Dopo anni e anni di sogni riposti nel cassetto, finalmente una scintilla ha acceso la voglia di dar loro corpo. Il Presidente ascoltando un socio anziano, bravissimo modellista, in un direttivo e poi parlandone con i consiglieri e soci ha buttato sul tavolo un'ipotesi che ci ha trovato più che entusiasti : “Ragazzi, e se aprissimo un laboratorio di modellismo? “. Nasce quindi un intenso intersecarsi di idee e proposte. Sappiamo che pastoie burocratiche, difficoltà a reperire fondi e, non ultimo, il boicottaggio da parte di alcuni potrebbe far fallire una splendida idea, ma come disse qualcuno, l'unione fa la forza, e quindi con tenacia tutta marinara: “Avanti Tutta”.
Decidiamo di aprire il C.O.M.A.C. ( Centro Operativo Modellismo ANMI Carmagnola), con l'aiuto di Enti, piccole donazioni, appoggi e tanto lavoro, otteniamo un locale da adibire a scuola per i primi allievi. Il COMAC è aperto a tutti, giovani, anziani e portatori di handicap. Il numero di iscritti per ora è limitato, le lezioni porteranno i migliori che vorranno continuare ad essere il corpo docente del futuro, in maniera tale da dare continuità al progetto ed è la base affinché tutto l'impianto viva reggendosi da solo, vendendo i modelli prodotti in maniera tale da autofinanziarsi e oltretutto dare un'opportunità di lavoro. Le incognite sono dietro l'angolo, ogni passo deve essere fatto calcolando i rischi, cercare di prevederli e correggere la strada in corso d'opera. Grande aiuto lo avremo da altri gruppi di modellisti sul territorio piemontese e non solo, contatti con entità fuori regione che ci appoggiano non solo moralmente, ma con consigli che riteniamo più che utili. La strada è lunga e tortuosa, ma chi ben comincia...
Alla fine del mese in occasione della festa della Marina, dopo una bella serata con gli amici che ci appoggiano e dopo una festa organizzata per i futuri Marinai, cioè bambini da 0 a 12 anni, a tema piratesco, ci vedrà il mattino seguente all'epilogo di quanto abbiamo messo in cantiere.
Gruppi piemontesi di modellisti con cui ci gemelleremo, gruppi ANMI, il Consigliere Nazionale, autorità civili, con amici e/o solo curiosi taglieremo il nastro.
E allora ne siamo sicuri :“ L'APOTEOSI”

Clicca qui per vedere alcune foto dei lavori preparatori e del montaggio delle attrezzature.

Tutte le notizie le potete trovare sia nella pagina Facebook del COMACche in quella del Gruppo ANMI di Carmagnola

Soci fondatori

 

Norme per la detenzione e porto della sciabola in congedo

Norme per la detenzione e porto della sciabola da parte del personale in congedo dalle FF.AA. facente parte di Associazioni Combattentistiche

Ritenedo un argomento di interesse per tutti coloro che, Ufficiali e Sottufficiali ,conservano la sciabola della divisa, pubblico un estratto dal sito dell' ANMI riguardante tale argomento

logo ministero

UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale


Roma. data del protocollo
OGGETTO: Detenzione e porto della sciabola da parte del personale in congedo delle FF.AA. facente parte di Associazioni Combattentistiche di cui al D.P.R. 90/2010.
Con lettera del 18 maggio 2015, codesta Associazione Nazionale ha chiesto di valutare se sia possibile, per il personale in congedo facente parte di Associazioni dei Combattenti riconosciute dal Ministero della Difesa ed elencate all’art. 941 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delie disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" considerare la sciabola un “accessorio dell’uniforme** e non un’ arma al fine di poterne giustificare il “porto” durante cerimonie o celebrazioni di carattere militare.


Al riguardo, si rappresenta che, per la vigente normativa, ove la sciabola presenti la punta ed il taglio e sia, dunque, idonea a recare offesa alla persona, la stessa va considerata un’arma propria da punta e da taglio (cd. “arma bianca”).
Si richiama, in particolare, l’articolo 30 del T.U.L.P.S., che. agli effetti del T.U. medesimo, intende per armi quelle “proprie”, cioè “quelle da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona“, nonché l’art. 45, primo comma del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940. n 635) che considera armi , sempre in relazione alla citata destinazione di offesa , anche gli strumenti da punta e da taglio. Analogamente dispone l'art. 585 C.P..


Ne consegue che la sciabola, se munita della punta e del taglio, è soggetta alla disciplina giuridica prevista dal T.U.L.P.S. per le armi in genere, che prevede, ai fini dell’acquisto il nulla osta del Questore o la licenza di porto d' armi (artt. 35 e 42), per la detenzione l’obbligo di denuncia (art. 38) e per il trasporto Pubblico, l'obbligo dell’avviso al Questore (art. 34, secondo comma).


Laddove, invece, la sciabola sia priva dei citati elementi (la punta o la lama), poiché già prodotta e commercializzata proprio per costituire un “accessorio dell’uniforme”, ovvero sia stata resa un mero “simulacro”  e dunque non più idonea a recare offesa alla persona, poiché privata della punta e del taglio, la stessa non va considerato un’arma, quanto, piuttosto, uno strumento atto ad offendere, con la conseguenza che la medesima non necessita delle richiamale autorizzazioni o adempimenti previsti dalla normativo di pubblica sicurezza.


Con particolare riguardo al “porto” della sciabola, lo stesso, ai sensi del l'art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è vietato in modo assoluto ove la sciabola costituisca un’arma nei termini sopra illustrati, mentre può ritenersi consentito in presenza di un “giustificato motivo” laddove la sciabola medesima sia un mero strumento atto ad offendere, poiché priva della lama e del taglio
In tal senso, proprio le esigenze di dover corredare l’uniforme anche con la sciabola in occasione di manifestazioni di carattere militare (giuramenti, feste nazionali, cerimonie, ecc.). sembra rispondere al “giustificato motivo“ di dover portare in luogo pubblico o aperto al pubblico la sciabola medesima (se mero strumento atto ad offendere), ancorché l’interessato (Ufficiale o Sottufficiale in congedo) appartenga ad una delle Associazioni riconosciute dal Ministero della Difesa ed elencate all’art. 41 del D.P.R. 90/2010 e che l’Associazione di appartenenza abbia comunicato al competente Comando militare l’elenco del personale partecipante alla manifestazione medesima.


Tanto si rappresenta quale contributo, significando che. a parere di questo Ufficio, stante la richiamala, vigente legislazione, una semplifìcazione delle procedure afferenti la detenzione, l’acquisto, il trasporto ed il porto di una sciabola munita della punta do del taglio (e dunque “arma”) da parte dei soggetti in argomento necessiterebbe di un mirato intervento normativo.

                                                                                                                        Il Direttore dell'Ufficio

                                                                                                                      Castrese de Rosa

                                                                                                                                                                               Circolare firmata

sciabola.pdf

FONTE: Sito Ufficiale A.N.M.I.

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