Militari. In parlamento una proposta per cancellare i requisiti di età per l'accesso alla carriera militare

concorsi forze armate
 
E' stata ufficialmente depositata alla Camera la proposta di legge annunciata lo scorso mese da Luisella Albanella (Pd) e da diversi deputati del Partito Democratico per rivedere i requisiti anagrafici per la partecipazione ai concorsi pubblici.

La proposta, che interviene sull'articolo 3 della legge 127/1997 con il quale sono già stati aboliti i vincoli per la generalità delle pubbliche amministrazioni, si rivolge soprattutto alle forze armate e del comparto sicurezza, settori in cui sono ancora rimasti in vigore specifici vincoli connessi dalla natura del servizio. Vincoli che i deputati firmatari intendono eliminare del tutto. Attualmente, com'è noto, per iniziare la carriera nelle forze armate, i cd. volontari in ferma prefissata breve, è necessario avere non oltre 25 anni.

 Si tratta di un «vero e proprio discrimine, anche di natura costituzionale, che impedisce l’accesso a carriere militari o nelle Forze dell’ordine per la presenza di deroghe dettate dalle amministrazioni competenti oltre che per la natura del servizio» scrivono i firmatari del ddl ricordando che «il nostro Paese ha posto dei limiti di età oggettivamente bassi per l’accesso volontariato nell’Esercito, così come non riconosce in pieno il requisito dell’ex militare di leva, volontario in ferma biennale o annuale e ausiliari, per l’accesso nelle Forze di polizia. Altri Paesi al contrario, adottano un limite di età più alto nell’Esercito. Ad esempio, nella Legione straniera francese il limite è di 40 anni di età, negli Stati Uniti d’America (USA) è di 35 anni di età, ulteriormente aumentati di sei anni se si è in possesso dei requisiti riconosciuti dallo Stato maggiore».

La legislazione europea, del resto, ha rafforzato in maniera significativa il contrasto a forme di discriminazione, compresa quella anagrafica, con la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e in particolare con la recente sentenza del 13 novembre 2014 della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-416/13, che riconosce la discriminazione nelle Forze dell’ordine in Spagna stravolgendo le norme dei bandi di concorso per le Forze di polizia. I deputati osservano quindi come sia necessario «andare incontro all’evoluzione culturale nonché della struttura sociale e anagrafica della comunità e conseguentemente modificare il quadro normativo che regolamenta l’accesso per limiti anagrafici ai concorsi nella pubblica amministrazione, soprattutto per quanto concerne le Forze di polizia e armate» concludono i firmatari del disegno di legge (qui il testo del provvedimento).
 

TAR Lazio: legge D’Alia applicabile anche a concorsi militari

marina parata1Roma, 28 apr - Il TAR Lazio, Sezione I bis, con un’importante sentenza pubblicata ieri (LEGGI ), ha per la prima volta dichiarato l’applicabilità della cosiddetta Legge D’Alia (D.L. n. 101 del 2013) anche ai concorsi militari, con conseguente inderogabile obbligo dello scorrimento delle graduatorie precedenti.

Già il Consiglio di Stato, come è noto, con sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, aveva affermato che lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti dovesse rappresentare la regola, mentre l’indizione di un nuovo concorso avrebbe dovuto costituire l’eccezione e richiedere perciò un’approfondita motivazione che desse conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

Il Decreto D’Alia era andato oltre e, all’articolo 4, comma 3, aveva stabilito che le amministrazioni dello Stato fossero autorizzate ad avviare nuove procedure concorsuali solo dopo aver assunto tutti i concorrenti già dichiarati idonei, ma non vincitori, in concorsi le cui graduatorie siano ancora vigenti.

Le amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, però, rivendicando la propria specificità, avevano ritenuto di non essere sottoposte a tale normativa e, pertanto. avevano continuato a bandire nuovi concorsi senza previamente assumere gli idonei non vincitori dei precedenti concorsi. Lo stesso TAR Lazio aveva finora ritenuto che la Legge D’Alia non si applicasse a militari e forze dell’ordine, in ragione della peculiarità della rispettiva normativa giuridica.

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