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Guida al SISTRI: il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Guida al SISTRI: il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Il SISTRI, acronimo di “Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti”, originariamente previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal D.Lgs. 4/2008, è stato introdotto nel dicembre del 2009 (decreto ministeriale 17/12/2009) con il duplice scopo di contrastare il traffico illecito e lo smaltimento abusivo dei rifiuti e di semplificare gli adempimenti documentali previsti per le imprese.
Nel momento in cui scriviamo (luglio 2018) il sistema non è ancora divenuto pienamente operativo: pur sussistendo l’obbligo di impiego del sistema per determinate categorie di soggetti (dal 1 ottobre 2013 oppure dal 3 marzo 2014) non sono oggi applicabili le sanzioni previste per l’omesso o errato utilizzo del SISTRI ma esclusivamente quelle per l’omessa iscrizione e per il mancato versamento del contributo annuale.
In questo Commento andremo a conoscerlo nel dettaglio in tutti i suoi principali aspetti.

La guida per tutti al SISTRI 2018

Questa guida è stata scritta per permettere al maggior numero possibile di persone operante nell’ambito della gestione dei rifiuti di comprendere il SISTRI, le sue caratteristiche e la sua operatività.
Ovviamente non è una guida completa ed esaustiva sull’argomento ma un ottimo punto di partenza per familiarizzare con questo strumento. Sarà poi utile accrescere la propria conoscenza attraverso i libri, gli articoli e i siti web che sono citati nell’ultimo capitolo di questo “Manuale sul SISTRI” firmato TuttoAmbiente.
Risponderemo alle seguenti domande:
1. SISTRI: che cos’è e a che cosa serve?
2. Perché è importante usarlo?
3. Chi è obbligato a usarlo?
4. Come funziona?
5. Quali sono le modalità operative?
6. Come ci si iscrive?
7. Quanto costa?
8. Quali sono le sanzioni previste?
9. Link web e Bibliografia
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1. SISTRI: che cos’è e a che cosa serve

Fondamentalmente si tratta di un sistema di geolocalizzazione e di tracciamento dei veicoli autorizzati a trasportare rifiuti e di un portale accessibile mediante l’impiego di un dispositivo USB contenente i certificati di firma digitale delle persone abilitate ad agire per conto dei soggetti obbligati.
La piena operatività del sistema è stata differita molte volte a causa sia di lacune nella definizione delle procedure normative sia di malfunzionamenti informatici.
Le procedure di assegnazione del servizio e di gestione del medesimo sono state fatte oggetto di alcune indagini della magistratura, si segnala al riguardo il report elaborato dalla Corte dei conti nel 2016.
Attualmente l’obbligo di impiegare il SISTRI non sostituisce quello di predisporre la documentazione informatica o cartacea che tradizionalmente ha assicurato la tracciabilità della gestione del rifiuto dal luogo di produzione a quelli di recupero o smaltimento ma, fino al 31 dicembre del 2018 (o al momento in cui il nuovo concessionario subentrerà nella gestione del servizio), si affianca a questo, raddoppiando gli oneri amministrativi per i soggetti obbligati.
L’obiettivo di semplificazione degli adempimenti documentali connessi alla gestione dei rifiuti non è quindi stato raggiunto, anzi, i nuovi adempimenti si sono sommati ai precedenti senza che ciò abbia consentito di conseguire risultati apprezzabili in termini di capacità di arginare le attività illecite di gestione dei rifiuti.
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2. Il potenziale innovativo, irrealizzato, del SISTRI

Il carattere innovativo del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) non risiede tanto nell’uso di strumenti informatici e telematici per adempiere agli obblighi di documentazione della produzione, del trasporto e della gestione dei rifiuti, quanto piuttosto nella peculiare scelta di utilizzare queste tecnologie per assicurare la corretta esecuzione del trasporto dei rifiuti verso gli impianti di recupero e smaltimento.
Infatti, per redigere la specifica documentazione connessa alla gestione dei rifiuti, che nel nostro Paese è richiesta anche per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, le imprese di media e grande dimensione e tutti gli operatori del settore disponevano già di specifici software. Le norme precedentemente vigenti da molti anni consentivano loro di assicurare la tenuta dei registri di carico e scarico con strumenti informatici, così come di inviare i dati raccolti mediante il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) registrandoli su supporto magnetico o inviandoli con modalità telematiche.
La novità, specificamente italiana, è quindi costituita dall’impiego di dispositivi elettronici e di uno specifico software realizzato dal Ministero dell’Ambiente per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, allo scopo di avere certezza che i carichi trasportati giungano effettivamente agli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati.
A questo proposito è opportuno però ricordare che le attività di prevenzione e repressione degli illeciti nella gestione dei rifiuti saranno tanto più efficaci quanto maggiori saranno le risorse dedicate ai controlli su strada e sul territorio, ma anche quanto più il produttore sarà guidato nella scelta dei fornitori di servizi di trasporto, recupero e smaltimento verso soggetti in quel momento dotati dei titoli abilitativi adeguati.
Se con l’informatizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la conseguente pubblicazione su internet dell’elenco degli iscritti con il dettaglio delle tipologie di rifiuti che sono autorizzati a trasportare si è fatto un significativo passo avanti nella direzione auspicata, molto resta da fare, invece, sul fronte della reperibilità delle informazioni sulle autorizzazioni degli impianti di gestione.
Con la virtuosa eccezione costituita dalle Regioni e dalle province che hanno reso accessibile su internet l’elenco degli impianti autorizzati a trattare le diverse tipologie di rifiuto, negli altri casi per i produttori di rifiuti è oggettivamente difficile essere certi della piena efficacia, in un dato momento, dell’autorizzazione dell’impianto. L’acquisizione della fotocopia del titolo abilitativo non sempre è sufficiente ad avere piena certezza, e l’istituzione dei “registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti”, pur prevista dal D.Lgs. 152/2006, non ha ancora trovato piena e concreta attuazione.
Per questo insieme di motivi sarebbe stato lecito attendersi che il nuovo sistema telematico incorporasse questa funzione di controllo preventivo, liberando i produttori dall’onere di verificare – fra integrazioni, modifiche, variazioni dei mezzi, sospensioni, revoche – i titoli abilitativi dei trasportatori e dei gestori.
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3. I soggetti obbligati

Originariamente l’impiego del SISTRI era stato previsto, oltre che per tutti gli operatori del settore della gestione dei rifiuti speciali (e anche dei rifiuti urbani in Campania), per gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (da lavorazioni industriali e artigianali, da trattamento delle acque e da abbattimento dei fumi). L’impiego del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti è stato disciplinato nel dettaglio prima dal D.M. 18 febbraio 2011 n. 52 e oggi dal D.M. 30 marzo 2016 n. 78
Dal 31 agosto 2013, con D.L. 31 agosto 2013 N. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, N. 125, è stata però disposta una prima modifica dell’ambito di applicazione del sistema per il controllo della tracciabilità e, da quel momento, solo le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi, oltre a tutte le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, sono tenute a usare il SISTRI.
Con il decreto 24 aprile 2014 si è introdotto per i produttori di rifiuti speciali pericolosi tenuti ad impiegare il SISTRI un limite dimensionale minimo (10 dipendenti), riferito al numero di dipendenti complessivamente occupati dall’impresa o dall’ente, e alcune esenzioni per determinate categorie di attività economiche (agricoltori, pescatori professionali acquacoltori), applicabili anche nel caso in cui la dimensione aziendale sia superiore al limite indicato, condizionate sostanzialmente al conferimento dei rifiuti a un “circuito organizzato di raccolta”.
In seguito, senza operare una modifica esplicita dell’art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006, che identifica i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI, l’art. 69 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 ha esonerato, senza alcun riferimento al numero di dipendenti, le imprese che esercitano le attività economiche identificate con i seguenti codici ATECO:
96.02.01 – servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
96.02.02 – servizi degli istituti di bellezza;
96.09.02 – attività di tatuaggio e piercing.
Nel momento in cui scriviamo la versione vigente dell’articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006 prescrive l’impiego del SISTRI ai seguenti soggetti:

  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
  • enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
  • in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
  • i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

Come anticipato tale individuazione dei soggetti obbligati deve essere integrata e modificata sia alla luce del D.M. 24 aprile 2014 sia della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015.
In prospettiva è previsto anche il superamento dell’uso dei dispositivi USB per accedere al sistema; una scelta che semplificherebbe notevolmente l’impiego del SISTRI, soprattutto se fosse accompagnata da una completa revisione delle procedure operative dimostratesi inutilmente involute rispetto alle potenzialità offerte dagli strumenti telematici.
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4. La procedura standard di funzionamento

In luogo della tradizionale sottoscrizione delle diverse copie del formulario, il sistema prevede che ogni soggetto coinvolto nella movimentazione del rifiuto invii telematicamente ad una banca dati centralizzata gestita dai Carabinieri (in realtà dall’impresa “concessionaria del servizio”), con una modalità tale da consentire al contempo anche l’assolvimento degli obblighi di movimentazione del registro di carico e scarico, i dati di propria competenza, validandoli tramite la chiavetta USB, contenente certificati di firma digitale, che lo identifica.
Più specificamente, il produttore di rifiuti utilizzerà l’area “registro cronologico” della Scheda SISTRI Produttori per inserire una tantum le caratteristiche dei rifiuti prodotti e, con la periodicità prevista dal D.Lgs. 152/2006, quindi entro dieci giorni lavorativi, l’avvenuta produzione di una determinata quantità di un certo rifiuto.
In vista dell’avvio al recupero o allo smaltimento di un rifiuto il produttore dovrà accedere al sistema per compilare una Scheda SISTRI – Area movimentazione, inserendo i dati relativi al rifiuto e all’impianto di destinazione prima dell’operazione di movimentazione.
La scheda compilata dal produttore dovrà essere integrata dal trasportatore prima dell’inizio del trasporto.
L’autista, secondo la procedura originariamente prevista e ormai pressoché completamente sostituita da una procedura alternativa, giunto al luogo di carico, dovrà inserire la chiavetta USB associata al mezzo di trasporto nel computer geolocalizzato del produttore per avviare il monitoraggio del percorso, controllo che si concluderà quando il gestore dell’impianto (a sua volta geolocalizzato), a seguito delle necessarie verifiche accetterà il carico inserendo i dati di propria competenza nella scheda dell’area movimentazione aperta dal produttore e integrata dal trasportatore, consentendo a quest’ultimo di inserire la propria chiavetta nel PC dell’impianto.
La procedura sostitutiva oggi largamente impiegata, disciplinata dal “Manuale operativo SISTRI”, prevede l’uso “non contestuale” del dispositivo USB della black box del veicolo. In estrema sintesi, il trasportatore pianifica i trasporti del giorno successivo nel sistema telematico, li trasferisce nel dispositivo del veicolo e, prima di effettuare il trasporto, inserendo il dispositivo USB nella black box installata sul mezzo di trasporto copia i percorsi che si è impegnato a seguire nell’hard disk della black box.
Al termine della giornata effettuerà un nuovo inserimento del dispositivo USB nella black box, copierà i percorsi effettivamente effettuati e dovrà, mediante un PC connesso ad internet, trasferire nel sistema i tragitti registrati nella black box.
Questa procedura conduce a ritenere che la black box installata sul veicolo adibito al trasporto dei rifiuti non sia in grado di trasmettere il percorso effettuato dal mezzo in fase di trasporto del rifiuto.
Con la comunicazione telematica dell’avvenuta accettazione integrale del carico da parte del gestore dell’impianto di destinazione il sistema provvede ad inviare al produttore un messaggio di posta elettronica che tiene luogo della tradizionale restituzione della quarta copia del formulario identificativo del rifiuto, limitando la responsabilità del produttore per il coretto recupero o smaltimento.
È importante notare che in fase di trasporto in luogo del tradizionale formulario la singola tipologia di rifiuti identificata dal codice del Catalogo europeo (CER) e dallo stato fisico nonché dalle caratteristiche di pericolo della medesima dovrà essere accompagnata da una “Scheda SISTRI – Area movimentazione”, stampata dal produttore all’atto della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, esplicitamente dichiarata equipollente alla “scheda di trasporto” di cui all’Art. 7 bis del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
Un adempimento forse giustificato dalle attuali esigenze di controllo dei mezzi su strada, ma che mal si concilia con il sistema di monitoraggio elettronico dei percorsi e dei carichi trasportati.

5. Modalità operative semplificate

L’art. 19 del D.M. 78/2016 prevede la possibilità di “Delega della gestione operativa” per i produttori di rifiuti (e per i produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi). È possibile adempiere agli obblighi di impiego del SISTRI tramite “le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse”.
In questo caso la compilazione della scheda SISTRI – Area registro cronologico può essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
Per i soggetti che producono rifiuti in quantità non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, è prevista la compilazione trimestrale della scheda SISTRI – Area registro cronologico. Quest’ultima deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti.
Infine, l’Art. 20 del decreto citato prevede che, in caso di convenzione con il “gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento”: «I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento».

6. Modalità di iscrizione

È prescritta un’iscrizione al sistema per la tracciabilità dei rifiuti a livello di impresa o ente, ma ogni luogo fisico (“unità locale” nella terminologia SISTRI) nel quale sono prodotti rifiuti speciali pericolosi (con l’eccezione dei luoghi di materiale produzione dei rifiuti da manutenzione secondo gli articoli 266, comma 6 e 230 del D.Lgs. 152/2006 e dei cantieri temporanei di durata inferiore ai 6 mesi), deve essere specificamente indicato all’atto dell’iscrizione o aggiunto in fase successiva.
Pertanto è necessario:

  • iscrivere le diverse “unità locali” dell’impresa o ente precisando per ciascuna di esse il numero di addetti impiegato presso quel luogo. Sono previste fasce di dipendenti dal D.M. 78/2016; la modifica della fascia deve essere comunicata telematicamente prima del versamento del contributo annuale, previsto per il 30/4;
  • Individuare un referente e uno, due oppure tre “delegati sistri” per ogni “unità locale” iscritta al Sistri.

 

7. Contributo annuale SISTRI

Il contributo annuale, da versare entro il 30 aprile di ogni anno, è disciplinato nell’ammontare e nelle modalità di versamento dal D.M. 78/2016.
In particolare, l’ammontare del contributo per i produttori di rifiuti pericolosi varia in funzione del numero di unità locali iscritte e anche del numero di addetti di ogni unità locale.
È necessario verificare l’importo da versare consultando le tabelle allegate al Decreto ministeriale citato. Sono consultabili e scaricabili sul proprio computer cliccando oltre: Gazzetta Ufficiale: contributi SISTRI e costi dei dispositivi

8. Sanzioni

L’articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni:
«1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicentoeuro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria daquindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllodella tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro […]».
L’articolo 1, comma 1134, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che:
«Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento».
Le altre sanzioni, quindi, diventeranno applicabili (salvo ulteriore proroga) dal 1 gennaio 2019.

9. Link web e Bibliografia

Sito web ufficiale: www.sistri.it
Sistri.it: manuali, guide rapide e casi d’uso
Stefano Maglia, Paolo Pipere (a cura di), Sistri. Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, Irnerio editore, Piacenza, 2010;
Stefano Maglia, Rifiuti pericolosi: come iscriversi al SISTRI?, 1 giugno 2016;
Paolo Pipere, Nuovo regolamento SISTRI: novità e rinvii, maggio 2016;
Paolo Pipere, Sistri al via tra incertezze e chiarimenti ministeriali annunciati, Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2013;
Paolo Pipere, “Sistri – La nuova modifica alle norme di disciplina” – Ambiente&Sicurezza – Il Sole 24 Ore, n. 17/2012;
Paolo Pipere, “Sistri – Nuovo rinvio dell’operatività” – Ambiente & Sicurezza – Il Sole 24 Ore, n. 6/2012;
Paolo Pipere, ”La comunicazione Sistri anche con i vecchi moduli” Il Sole 24 Ore 25 marzo 2012;
Paolo Pipere, “SISTRI. Previste nuove proroghe su avvio e comunicazione”, Ambiente&Sicurezza – Il Sole 24 Ore – n. 2/2012;
Paolo Pipere, Sistri con penalità dopo più violazioni, Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2013;
Paolo Pipere, “Il Sistri aumenta addetti e costi”, Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2010;
Paolo Pipere, “Nel Sistri convivono carta e Usb”, Il Sole 24 Ore, 06 ottobre 2010;

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